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La
costituzione francese del 1793
un progetto di organizzazione dello stato particolarmente
avanzato che non ha trovato attuazione a causa dell’autoritarismo dei governi
di quel tempo
La proclamazione della Convenzione Nazionale il 20
settembre 1792 decretò la fine della monarchia in Francia e permise, al
contempo, l’avvio di un nuovo regime di tipo repubblicano. Il nuovo regime
seguiva quello degli Stati Generali del 1789, e quello successivo
dell’Assemblea Nazionale (con un’unica camera che riuniva nobiltà, clero e
terzo stato), e si caratterizzava per il forte disordine che si era diffuso nel
paese.
La Convenzione nazionale era composta di tre gruppi:
nell’ala destra, sedevano i girondini (nome ripreso dalla Gironda, una regione
della Francia), con circa 200 deputati; nell’ala sinistra, accanto ai giacobini
tra cui si distinguevano Robespierre, Danton, Marat, Desmoulins, Saint – Just,
Collot d’Herbois, vi erano i montagnardi (che acquisirono questo nome perché
sedevano sull’ala più alta), forti di 270 deputati; infine, al centro, vi era
il terzo raggruppamento, detto della “pianura”, che si schierò di seguito con i
girondini, lasciando a questi ultimi la maggioranza in seno alla Convenzione.
I girondini godevano della presenza di accreditate figure
politiche come Brissot, Vergniaud, Gaudet, Barbaroux e Roland.
La prima decisione in seno alla Convenzione fu
l’abolizione della monarchia che si realizzò il 21 settembre. L’indomani la
Convenzione decretò la Repubblica francese e, per frenare le tendenze
federaliste dei girondini, stabilì con la ferma volontà dei montagnardi
l’indivisibilità e l’unità della Repubblica (25 settembre).
Tra le diverse commissioni affidate alla Convenzione, vi
fu quella di redigere un testo costituzionale.
La redazione della costituzione subì, però, i drammatici
sconvolgimenti della scena politica francese a cavallo tra il 1792 e il 1793:
la messa a morte di Luigi XVI, ghigliottinato il 21 gennaio 1793, il generale
disordine politico con l’arresto di 29 deputati girondini, il 21 giugno, la
definitiva uscita della destra francese dalla Convenzione nazionale ed infine
l’avvio del famigerato regno del Terrore (17 settembre 1793), determinarono il
quadro politico – sociale durante il quale fu elaborata la prima costituzione
repubblicana.
La prima fase dei lavori ebbe inizio con la creazione di
un Comitato costituzionale, nominato dalla Convenzione l’11 ottobre 1792, nel
quale prevalevano, in proporzione alla Convenzione, i girondini.
Il 19 ottobre 1792, il Comitato costituzionale estese un
invito a “[…] tutti gli amici della Libertà e dell’Eguaglianza a presentare in
qualsiasi lingua, i progetti, le opinioni, i mezzi che essi ritengono adeguati
per dare alla Francia una buona costituzione”.
Molti accettarono l’invito e il Comitato raccolse più di
300 progetti, bozze e testi costituzionali. Uno dei deputati girondini fu
incaricato di stendere un rapporto ed una sintesi del materiale pervenuto; il
deputato in questione fu Jean – Marie Condorcet, una delle personalità più
brillanti tra i girondini, che si avvalse dell’appoggio del noto amico inglese
Thomas Paine, già deputato della Convenzione e fervente sostenitore
dell’indipendenza delle tredici colonie, durante la rivoluzione americana.
Il lavoro del Condorcet prese più tempo del dovuto e fu
presentato soltanto il 15 febbraio 1793. Il progetto di costituzione era
composto di 402 articoli, così numerosi da richiedere più di un presentatore
per l’intera esposizione (poiché il primo non riuscì a finire di esporre i
prolissi articoli).
In breve, la costituzione del Condorcet, o, meglio, dei
girondini, si basava essenzialmente su una netta linea antimonarchica, tradotta
in precise e determinate limitazioni del potere esecutivo, a favore del Corpo
legislativo. Il suffragio era universale e al popolo spettava il diritto di
votare sia il Corpo legislativo, sia il Corpo esecutivo. Infine, la
costituzione rafforzava palesemente i dipartimenti, rispondendo all’esigenza
girondina di conquistare le principali leve del potere, con lo scopo di
assicurarsi la carica nel tempo.
I montagnardi mossero numerose critiche al progetto di
Condorcet, accusando i girondini di aver elaborato una costituzione per i
propri fini, ignorando interessi ben più importanti, quali quelli della
Repubblica francese.
I montagnardi, in risposta all’insolenza girondina e
disposti a seguire i propri ideali, decisero di imprimere una violenta svolta
politica, che si rese concreta, dapprima con la creazione del Comitato della
salute pubblica (6 aprile), futuro motore del potere esecutivo durante il regno
del Terrore, e poi con le giornate del 31 maggio e del 2 giugno.
I montagnardi riuscirono così ad ottenere la maggioranza
in seno alla Convenzione e decisero di accelerare e di terminare il processo di
redazione costituzionale.
La costituzione girondina cadde nell’oblio insieme a Jean
– Marie Condorcet, che si tolse la vita in carcere il 2 giugno.
Il montagnardo Berère affidò la redazione della
costituzione al Comitato della salute pubblica, integrato da altri 4 - 5 membri
della Convenzione e presieduto da Herault de Séchelles. I lavori iniziarono il
3 giugno e la costituzione fu pronta il 9 e presentata il 10 dallo stesso
Herault, che così si espresse: “Da ogni parte della Repubblica, una voce
imperiosa vuole la costituzione. Mai una più grande necessità ha tormentato un
popolo”.
Seguirono due settimane di discussioni, durante le quali
intervennero numerosi montagnardi, che espressero il loro consenso nei
confronti del progetto di Herault; anche
Robespierre si espresse positivamente a riguardo: “La semplice lettura del
progetto di costituzione rianimerà gli amici della patria e spaventerà i suoi
nemici. L’Europa intera sarà costretta ad ammirare questo bel monumento elevato
alla ragione umana e alla sovranità di un grande popolo”.
Il 24 giugno la Convenzione approvò la costituzione
repubblicana, detta anche costituzione dell’anno I. Essa era stata approvata
assieme ad una nuova Dichiarazione dei diritti umani, che ricalcava quella del
1789 e che si presentava come preambolo di 35 articoli alla medesima
costituzione.
Per quanto riguardava l’influenza del pensiero filosofico
e delle dottrine politiche, la costituzione si ispirava fortemente alla
corrente del diritto naturale e al filosofo Rousseau. Tale influenza era
rintracciabile negli artt. 2 e 122, che stabilivano che i diritti
dell’eguaglianza, della libertà, della sicurezza e della proprietà, erano
naturali ed imprescrittibili. L’ordine in cui tali diritti erano presentati,
aveva un determinato significato, poiché l’uguaglianza, che si trovava al primo
posto, era uno dei valori alla base del pensiero rousseauniano; diversamente, seguendo
una scala di valore decrescente, appariva in ultima posizione il diritto della
proprietà, contestato aspramente dai giacobini ed in particolare da
Robespierre.
L’importanza radicale impressa nel valore
dell’eguaglianza era ribadita all’art. 3, che rimarcava l’eguaglianza di tutti
gli uomini sia in rapporto alla natura, sia davanti alla legge. In questo caso,
il concetto di uguaglianza rousseauniano era stato estremizzato, poiché il
filosofo francese lo improntava soltanto in rapporto alla sfera dei diritti, e
più in generale a quella della legge, senza però identificarlo con quello di
natura.
A titolo d’esempio, nell’art. 5, il concetto di
eguaglianza degli uomini in rapporto ai diritti si traduceva nella possibilità
per tutti i francesi di diventare funzionari dello Stato e quindi di occupare
posti nell’amministrazione che prima erano soltanto cooptati o acquistati e
accessibili a determinate classi della popolazione.
E’ rilevante a riguardo, questo passaggio tratto da
un’opera di Hippolite Hayne, “Le régime moderne”:
“I decreti dell’Assemblea Costituente spalancano a tutti
le strade più elevate, o meglio ancora tutte le strade. Tutto il personale
autorevole, direttivo, influente, sia esso politico oppure amministrativo,
provinciale, municipale, ecclesiastico, giudiziario o finanziario, viene
immediatamente a perdere le proprie posizioni; e a rimpiazzarlo viene chiamato
chiunque aspiri a quello e abbia una buona opinione di se stesso. Tutte le
qualifiche precedenti vengono dichiarate irrilevanti, che si tratti di nascita,
censo, istruzione, anzianità, addestramento, moralità o maniere, in quanto
richiedere questo potrebbe rallentare o limitare l’arrembaggio. A nessuno si
chiede di dare cauzioni o presentare mallevadori: tutti i francesi hanno
diritto a tutti gli impieghi… Di conseguenza, in tutti i rami del governo, in
tutte le posizioni d’autorità, in tutti gli enti, si fa avanti un personale
nuovo”.
Da questo tratto emerse una visione quasi sprezzante nei
confronti delle nuove aperture che il concetto di uguaglianza impose in modo
dirompente, con tutta la sua forza interiore.
Sulla scia del pensiero rousseuniano si poneva anche
l’art. 4 con l’espressione “volonté générale”, assai cara a Rousseau, che la
utilizzò nella sua opera “Le contrat sociale”. La legge era espressione della
volontà generale, cioè del popolo; per attuarla bisognava provvedere
all’implementazione di un sistema elettorale equo e libero, che favorisse una
maggiore partecipazione del popolo al processo di formazione legislativa (art. 29),
con la disposizione di marcate limitazioni e controlli al potere esecutivo
(art. 9).
In particolare, l’art. 35 legittimava il principio della
resistenza, o meglio dell’insurrezione popolare, qualora il governo avesse
abusato dei propri poteri contro i cittadini; l’insurrezione doveva
considerarsi alla stregua di un diritto – dovere sacro ed indispensabile.
Questa impostazione antigovernativa derivava dall’odio e
dalla paura che l’assolutismo monarchico aveva suscitato e diffuso in Francia.
Gli abusi, di cui era stato partecipe il potere esecutivo, non potevano e né
dovevano essere trascurati (o peggio ancora dimenticati). L’odio nei confronti
del potere esecutivo si riversò anche nei confronti del potere giudiziario,
poiché la magistratura pre – rivoluzionaria si era macchiata di abusi così
pesanti che anche Montesquieu non poté fare a meno di riportare tra i propri
scritti, proponendo in soluzione di tale problema, una rigida separazione dei
poteri, cioè una alternativa al più diffuso e famoso modello Westminster
britannico, legato alla logica dei “checks and balances”.
A freno del potere giudiziario, vi erano gli artt. 10,
11, 14, 15; il primo, l’art.10, stabiliva la supremazia della legge sul potere
giudiziario. La legge era l’unica fonte alla quale il giudice doveva appellarsi
per giudicare il caso per cui era stato adito. Il giudice diveniva così un
semplice esecutore meccanico, che doveva rispettare in linea generale un iter
di questo genere: a) analisi della fattispecie, b) consultazione della legge e
c) ricerca della norma più idonea al caso, e, soltanto se necessaria, c1)
interpretazione limitata e controllata della norma ed infine d) applicazione
della legge.
L’art. 11 stabiliva il caso d’abuso del potere
giudiziario, disciplinando la resistenza come un diritto – dovere per le
vittime della magistratura.
Oltre a questo, il giudice aveva l’obbligo, sia di
emanare le proprie sentenze ad alta voce, sia di spiegare le motivazioni che lo
avevano indotto ad emanare la sentenza (art. 94).
L’art. 95 statuiva il mandato di un anno per ogni giudice
e pubblico ministero, con lo scopo di impedire la possibilità di maggiori
abusi. Inoltre, gli stessi giudici e i pubblici ministeri erano eletti dai
cittadini e/o dal Corpo legislativo.
Infine, era stato stabilito un sistema giurisdizionale a
due livelli, con un primo livello composto dai giudici di pace e dai Tribunali,
e con un secondo ed ultimo livello, costituito dal Tribunale di Cassazione
(artt. 98 – 100). Esso era da considerarsi uno degli elementi fondamentali per
contrastare gli abusi della magistratura di primo livello. Difatti, il verbo
francese “casser”, in italiano significa “rompere”, in altre parole, nel
contesto in esame, si può tradurre in “cassare le sentenze” che erano emanate
dai giudici di primo livello. Dunque, il Tribunale di Cassazione si poneva come
un’ulteriore garanzia per i cittadini, che avevano il diritto di ricorso contro
gli abusi subiti dalla giurisdizione di primo livello. Se inizialmente il
Tribunale di Cassazione aveva solo il potere di cassare le decisioni, divenne,
in seguito, uno degli organi giudiziari più importanti, in grado di imporre
alla giurisdizione inferiore la corretta interpretazione delle norme.
La costituzione del 1793 disciplinava che vi doveva
essere un solo Tribunale di Cassazione per l’intera Repubblica e che i suoi
membri dovevano essere votati dalle assemblee elettorali.
L’art. 15, sempre in materia giudiziaria, risentiva di
tutta la filosofia illuminista ed in particolare dell’opera di Cesare Beccaria,
“Dei delitti e delle pene”, nella quale era enunciato il principio di
proporzionalità tra pene e delitti, così spiegato:
“Non solamente è interesse comune che non si commettano
delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla
società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli
uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura
delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione
fra i delitti e le pene”.
Quest’ultima espressione era anche rintracciabile
nell’opera di Montesquieu, “L’esprit des loix”, (De la juste proportion des
peines avec le crime). Infine, è da osservare che il tema della giustizia era stato ripreso
nell’art. 85, che principiava l’uniformità ed il rispetto delle leggi civili e
penali su tutto il territorio della Repubblica, così da configurare anche una
sorta di principio di proporzionalità tra giurisdizione e territorio.
Tuttavia, la costituzione del 1793 prese le distanze ed
arrivò a contrastare il pensiero di Montesquieu, che preferiva, tra le forme di
stato che aveva delineato (repubblica, monarchia, dispotismo), la monarchia,
essendo la migliore tra le altre, in fatto di organizzazione, indipendenza e
grandezza, e considerando la repubblica adatta soltanto ad un piccolo paese.
Per giunta, il contrasto non si esaurì sulla forma di stato, ma toccò la
questione inerente alla separazione dei poteri. Il filosofo francese distinse i
tre poteri (potere legislativo, esecutivo e giudiziario), ipotizzando tra essi
una indipendenza, ma nel contempo anche uno scambio; diversamente, nella
costituzione in esame, si ravvisava un totale annientamento del potere
esecutivo e del potere giudiziario, a favore del potere legislativo, identificato
con la volontà generale.
Per quanto riguardava i diritti sociali, la costituzione
si poneva all’avanguardia con gli artt. 21 e 22; il primo assicurava il diritto
alla salute e alla sanità per tutti coloro malati o che richiedevano cure; il
secondo stabiliva l’importanza dell’istruzione, definita come uno dei bisogni più importanti per ogni
cittadino della Repubblica.
La serie di artt. 23 – 27, affrontavano il tema della
sovranità, ed appariva in tale ambito particolarmente radicale l’art. 27, che
stabiliva la pena di morte per chi avesse usurpato la sovranità del popolo. In
tal senso, la sovranità acquisiva un valore sacro, indivisibile,
imprescrittibile ed inalienabile (art. 25).
La costituzione francese non era completamente rigida:
l’istituto della revisione costituzionale era contemplato nell’art. 28, secondo
il quale, al popolo spettava il diritto di rivedere, riformare e cambiare la
costituzione. La procedura formale era spiegata nei dettagli agli artt. 115 –
117, sotto il titolo “Des conventions nationales”, lasciando trasparire una
certa facilità dell’iter di revisione costituzionale.
Per quanto concerneva il resto, gli articoli seguenti
introducevano la forma di stato francese, stabilendo l’unità e l’indivisibilità
della Repubblica (art. 1).
Il popolo francese per esercitare la sovranità era diviso
in assemblee primarie per ogni cantone (art. 2). Diversamente, dal punto di
vista amministrativo, il territorio era diviso in dipartimenti, distretti e
municipi (art. 3), che a loro volta si suddividevano in enti dotati di proprie
funzioni (artt. 78 – 82).
La sovranità del popolo si traduceva con il diritto di
eleggere direttamente i deputati, i giudici (art. 88), i pubblici ministeri
(art. 91) e gli amministratori (art. 9) ed infine, nel deliberare sulle leggi
(art. 10).
L’assemblea primaria era costituita da un minimo di 200
deputati fino ad un massimo di 600, eletti a maggioranza assoluta. Ogni
deputato era eletto da circa 40000 cittadini francesi (art. 23) ed ogni
cittadino francese godeva del diritto di eleggibilità (art. 28).
I cittadini, riuniti nelle assemblee primarie avevano il
diritto di votare i deputati per le assemblee elettorali, per le quali valevano
le medesime disposizioni costituzionali delle assemblee primarie.
Il corpo legislativo era unico ed indivisibile e la
propria sessione aveva la durata di un anno. Esso svolgeva la funzione di
votare le leggi e i decreti. In particolare, la funzione di votazione
consisteva nel “proposta” di legge: difatti, secondo gli artt. 59 - 60, la
legge non sarebbe entrata in vigore che se, trascorso un periodo di 40 giorni,
nella metà dei dipartimenti più uno, il decimo delle assemblee primarie non si
fosse opposto, con la convocazione dell’insieme dell’elettorato al fine di
deliberare sulla legge stessa.
Per quanto concerneva l’esecutivo, il governo era
soltanto composto di 24 membri (art. 62). Il suo compito principale era quello
di controllare l’amministrazione pubblica, di nominare gli agenti e i direttori
amministrativi. Le sue responsabilità riguardavano l’inosservanza delle leggi,
dei decreti e degli abusi non denunciati. La metà del corpo del governo era
rinnovata ad ogni legislatura.
Infine, di notevole interesse era il titolo “Des rapports
de la République française avec les nations étrangères” che, con l’art.
118 («Il popolo francese è l’amico e l’alleato naturale dei popoli
liberi») e l’art. 120 (“Esso dà asilo agli stranieri banditi dalla loro patria
per la causa della libertà. Lo rifiuta ai tiranni”), assorbiva in modo perfetto
lo spirito e l’ideologia della rivoluzione, elementi portanti della politica
estera francese, coinvolta in quel periodo in una guerra contro le grandi
potenze europee.
Non bastò l’esito favorevole di un plebiscito sulla
costituzione, tenutosi durante il mese di luglio, con 1800000 voti favorevoli
(ma con ben 4 milioni di astenuti) a far entrare in vigore il testo
costituzionale.
Paradossalmente, la costituzione del 1793 rimase soltanto
sulla carta, poiché la Francia era in guerra e lo stato di emergenza nazionale
imponeva la presenza di un governo provvisorio. Difatti, ques’ultimo dovette
affrontare una situazione assai grave, che interessava e preoccupava gran parte
del territorio francese, con l’occupazione da parte delle forze anglo–olandesi
della città di Dunkerque, con l’assedio della città Valenciennes da parte delle
forze austriache, con la penetrazione nella regione dell’Alsazia da parte della
Prussia, con l’avanzamento delle forze spagnole oltre i Pirenei, ed infine, con
la rivolta di Pasquale Paoli in Corsica.
Allorché, due anni dopo, nel 1795, i termidoriani
decisero di adottare un altro testo costituzionale, la costituzione dell’anno I
perse qualsiasi valore e qualsiasi
possibilità di essere ripresa in considerazione. Anzi, la nuova costituzione
termidoriana non comprendeva molti dei diritti sociali presenti nella
costituzione dell’anno I, anche se appariva meno radicale ed anarchica,
sposando in pieno i principi del conservatorismo borghese – rivoluzionario.
Bibliografia:
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A. Aubert, P. Simoncelli – Storia moderna, Dalla formazione degli Stati
nazionali alle egemonie internazionali – Cacucci Editore, Bari, 1999 ;
-
F. Bluche, S. Rials, J. Tulard – La rivoluzione frances – Tascabili
Economici Newton, Roma, 1994 ;
-
J. L. Fischer – La crisi della democrazia – Einaudi, Torino, 1977;
-
G. Poggi – Lo Stato – Il Mulino, Bologna, 1992 ;
-
G. M. Bravo, C. Malandrino – Profilo di storia del pensiero politico – La
nuova Italia Scientifica, Roma, 1994
-
C. Beccaria – Dei delitti e delle pene – BUR, Milano, 1997