La
costituzione francese del 1793
Un
progetto di organizzazione dello Stato particolarmente avanzato che non
ha trovato attuazione a causa dell’autoritarismo dei governi
di
quel tempo
di Roberto
Suggi Liverani
La
proclamazione della Convenzione Nazionale il 20 settembre 1792
decretò la fine della monarchia in Francia e permise, al
contempo, l’avvio di un nuovo regime di tipo repubblicano. Il
nuovo regime seguiva quello degli Stati Generali del 1789, e quello
successivo dell’Assemblea Nazionale (con un’unica
camera
che riuniva nobiltà, clero e terzo stato), e si
caratterizzava
per il forte disordine che si era diffuso nel Paese.
La Convenzione Nazionale era composta di
tre gruppi:
nell’ala destra, sedevano i girondini (nome ripreso dalla
Gironda, una regione della Francia), con circa duecento deputati;
nell’ala sinistra, accanto ai giacobini tra cui si
distinguevano
Robespierre, Danton, Marat, Desmoulins, Saint-Just, Collot
d’Herbois, vi erano i montagnardi (che acquisirono questo
nome
perché sedevano sull’ala più alta),
forti di
duecentosettanta deputati; infine, al centro, vi era il terzo
raggruppamento, detto della «pianura», che si
schierò di seguito con i girondini, lasciando a questi
ultimi la
maggioranza in seno alla Convenzione.
I girondini godevano della presenza di
accreditate
figure politiche come Brissot, Vergniaud, Gaudet, Barbaroux e Roland.
La prima decisione in seno alla
Convenzione fu
l’abolizione della monarchia che si realizzò il 21
settembre. L’indomani la Convenzione decretò la
Repubblica
Francese e, per frenare le tendenze federaliste dei girondini,
stabilì con la ferma volontà dei montagnardi
l’indivisibilità e l’unità
della Repubblica
(25 settembre).
Tra le diverse commissioni affidate alla
Convenzione, vi fu quella di redigere un testo costituzionale.
La redazione della costituzione
subì,
però, i drammatici sconvolgimenti della scena politica
francese
a cavallo tra il 1792 e il 1793: la messa a morte di Luigi XVI,
ghigliottinato il 21 gennaio 1793, il generale disordine politico con
l’arresto di ventinove deputati girondini, il 21 giugno, la
definitiva uscita della Destra francese dalla Convenzione Nazionale ed
infine l’avvio del famigerato regno del Terrore (17 settembre
1793), determinarono il quadro politico-sociale durante il quale fu
elaborata la prima costituzione repubblicana.
La prima fase dei lavori ebbe inizio con
la
creazione di un Comitato Costituzionale, nominato dalla Convenzione
l’11 ottobre 1792, nel quale prevalevano, in proporzione alla
Convenzione, i girondini.
Il 19 ottobre 1792, il Comitato
Costituzionale
estese un invito a «[…] tutti gli amici della
Libertà e dell’Eguaglianza a presentare in
qualsiasi
lingua, i progetti, le opinioni, i mezzi che essi ritengono adeguati
per dare alla Francia una buona costituzione».
Molti accettarono l’invito e
il Comitato
raccolse più di trecento progetti, bozze e testi
costituzionali.
Uno dei deputati girondini fu incaricato di stendere un rapporto ed una
sintesi del materiale pervenuto; il deputato in questione fu Jean-Marie
Condorcet, una delle personalità più brillanti
tra i
girondini, che si avvalse dell’appoggio del noto amico
inglese
Thomas Paine, già deputato della Convenzione e fervente
sostenitore dell’indipendenza delle tredici colonie, durante
la
Rivoluzione Americana.
Il lavoro del Condorcet prese
più tempo del
dovuto e fu presentato soltanto il 15 febbraio 1793. Il progetto di
costituzione era composto di quattrocentodue articoli, così
numerosi da richiedere più di un presentatore per
l’intera
esposizione (poiché il primo non riuscì a finire
di
esporre i prolissi articoli).
In breve, la costituzione del Condorcet,
o, meglio,
dei girondini, si basava essenzialmente su una netta linea
antimonarchica, tradotta in precise e determinate limitazioni del
potere esecutivo, a favore del Corpo legislativo. Il suffragio era
universale e al popolo spettava il diritto di votare sia il Corpo
legislativo, sia il Corpo esecutivo. Infine, la costituzione rafforzava
palesemente i dipartimenti, rispondendo all’esigenza
girondina di
conquistare le principali leve del potere, con lo scopo di assicurarsi
la carica nel tempo.
I montagnardi mossero numerose critiche
al progetto
di Condorcet, accusando i girondini di aver elaborato una costituzione
per i propri fini, ignorando interessi ben più importanti,
quali
quelli della Repubblica Francese.
I montagnardi, in risposta
all’insolenza
girondina e disposti a seguire i propri ideali, decisero di imprimere
una violenta svolta politica, che si rese concreta, dapprima con la
creazione del Comitato della Salute Pubblica (6 aprile), futuro motore
del potere esecutivo durante il regno del Terrore, e poi con le
giornate del 31 maggio e del 2 giugno.
I montagnardi riuscirono così
ad ottenere la
maggioranza in seno alla Convenzione e decisero di accelerare e di
terminare il processo di redazione costituzionale.
La costituzione girondina cadde
nell’oblio
insieme a Jean-Marie Condorcet, che si tolse la vita in carcere il 2
giugno.
Il montagnardo Berère
affidò la
redazione della costituzione al Comitato della Salute Pubblica,
integrato da altri quattro-cinque membri della Convenzione e presieduto
da Herault de Séchelles. I lavori iniziarono il 3 giugno e
la
costituzione fu pronta il 9 e presentata il 10 dallo stesso Herault,
che così si espresse: «Da ogni parte della
Repubblica, una
voce imperiosa vuole la costituzione. Mai una più grande
necessità ha tormentato un popolo».
Seguirono due settimane di discussioni,
durante le
quali intervennero numerosi montagnardi, che espressero il loro
consenso nei confronti del progetto di Herault; anche Robespierre si
espresse positivamente a riguardo: «La semplice lettura del
progetto di costituzione rianimerà gli amici della patria e
spaventerà i suoi nemici. L’Europa intera
sarà
costretta ad ammirare questo bel monumento elevato alla ragione umana e
alla sovranità di un grande popolo».
Il 24 giugno la Convenzione
approvò la
costituzione repubblicana, detta anche costituzione dell’anno
primo. Essa era stata approvata assieme ad una nuova Dichiarazione dei diritti umani,
che ricalcava quella del 1789 e che si presentava come preambolo di
trentacinque articoli alla medesima costituzione.
Per quanto riguardava
l’influenza del pensiero
filosofico e delle dottrine politiche, la costituzione si ispirava
fortemente alla corrente del diritto naturale e al filosofo Rousseau.
Tale influenza era rintracciabile negli articoli 2 e 122, che
stabilivano che i diritti dell’eguaglianza, della
libertà,
della sicurezza e della proprietà, erano naturali ed
imprescrittibili. L’ordine in cui tali diritti erano
presentati,
aveva un determinato significato, poiché
l’uguaglianza,
che si trovava al primo posto, era uno dei valori alla base del
pensiero rousseauniano; diversamente, seguendo una scala di valore
decrescente, appariva in ultima posizione il diritto della
proprietà, contestato aspramente dai giacobini ed in
particolare
da Robespierre.
L’importanza radicale impressa
nel valore
dell’eguaglianza era ribadita all’articolo 3, che
rimarcava
l’eguaglianza di tutti gli uomini sia in rapporto alla
natura,
sia davanti alla legge. In questo caso, il concetto di uguaglianza
rousseauniano era stato estremizzato, poiché il filosofo
francese lo improntava soltanto in rapporto alla sfera dei diritti, e
più in generale a quella della legge, senza però
identificarlo con quello di natura.
A titolo d’esempio,
nell’articolo 5, il
concetto di eguaglianza degli uomini in rapporto ai diritti si
traduceva nella possibilità per tutti i Francesi di
diventare
funzionari dello Stato e quindi di occupare posti
nell’amministrazione che prima erano soltanto cooptati o
acquistati e accessibili a determinate classi della popolazione.
È rilevante a riguardo,
questo passaggio tratto da un’opera di Hippolite Hayne, Le régime moderne:
«I decreti dell’Assemblea Costituente spalancano a
tutti le
strade più elevate, o meglio ancora tutte le strade. Tutto
il
personale autorevole, direttivo, influente, sia esso politico oppure
amministrativo, provinciale, municipale, ecclesiastico, giudiziario o
finanziario, viene immediatamente a perdere le proprie posizioni; e a
rimpiazzarlo viene chiamato chiunque aspiri a quello e abbia una buona
opinione di se stesso. Tutte le qualifiche precedenti vengono
dichiarate irrilevanti, che si tratti di nascita, censo, istruzione,
anzianità, addestramento, moralità o maniere, in
quanto
richiedere questo potrebbe rallentare o limitare
l’arrembaggio. A
nessuno si chiede di dare cauzioni o presentare mallevadori: tutti i
Francesi hanno diritto a tutti gli impieghi… Di conseguenza,
in
tutti i rami del governo, in tutte le posizioni
d’autorità, in tutti gli enti, si fa avanti un
personale
nuovo».
Da questo tratto emerse una visione
quasi sprezzante
nei confronti delle nuove aperture che il concetto di uguaglianza
impose in modo dirompente, con tutta la sua forza interiore.
Sulla scia del pensiero rousseauniano si
poneva
anche l’articolo 4 con l’espressione
«volonté
générale», assai cara a Rousseau, che
la
utilizzò nella sua opera Le contrat sociale.
La legge era espressione della volontà generale,
cioè del
popolo; per attuarla bisognava provvedere all’implementazione
di
un sistema elettorale equo e libero, che favorisse una maggiore
partecipazione del popolo al processo di formazione legislativa
(articolo 29), con la disposizione di marcate limitazioni e controlli
al potere esecutivo (articolo 9).
In particolare, l’articolo
trentacinque
legittimava il principio della resistenza, o meglio
dell’insurrezione popolare, qualora il governo avesse abusato
dei
propri poteri contro i cittadini; l’insurrezione doveva
considerarsi alla stregua di un diritto-dovere sacro ed indispensabile.
Questa impostazione anti-governativa
derivava
dall’odio e dalla paura che l’assolutismo
monarchico aveva
suscitato e diffuso in Francia. Gli abusi, di cui era stato partecipe
il potere esecutivo, non potevano né dovevano essere
trascurati
(o peggio ancora dimenticati). L’odio nei confronti del
potere
esecutivo si riversò anche nei confronti del potere
giudiziario,
poiché la magistratura pre-rivoluzionaria si era macchiata
di
abusi così pesanti che anche Montesquieu non poté
fare a
meno di riportare tra i propri scritti, proponendo in soluzione di tale
problema, una rigida separazione dei poteri, cioè una
alternativa al più diffuso e famoso modello Westminster
britannico, legato alla logica dei «checks and
balances».
A freno del potere giudiziario, vi erano
gli
articoli 10, 11, 14, 15; il primo, l’articolo 10, stabiliva
la
supremazia della legge sul potere giudiziario. La legge era
l’unica fonte alla quale il giudice doveva appellarsi per
giudicare il caso per cui era stato adito. Il giudice diveniva
così un semplice esecutore meccanico, che doveva rispettare
in
linea generale un iter di questo genere: a) analisi della fattispecie,
b) consultazione della legge e c) ricerca della norma più
idonea
al caso, e, soltanto se necessaria, c1) interpretazione limitata e
controllata della norma ed infine d) applicazione della legge.
L’articolo 11 stabiliva il
caso d’abuso
del potere giudiziario, disciplinando la resistenza come un
diritto-dovere per le vittime della magistratura.
Oltre a questo, il giudice aveva
l’obbligo,
sia di emanare le proprie sentenze ad alta voce, sia di spiegare le
motivazioni che lo avevano indotto ad emanare la sentenza (articolo 94).
L’articolo 95 statuiva il
mandato di un anno
per ogni giudice e pubblico ministero, con lo scopo di impedire la
possibilità di maggiori abusi. Inoltre, gli stessi giudici e
i
pubblici ministeri erano eletti dai cittadini e/o dal Corpo legislativo.
Infine, era stato stabilito un sistema
giurisdizionale a due livelli, con un primo livello composto dai
giudici di pace e dai tribunali, e con un secondo ed ultimo livello,
costituito dal Tribunale di Cassazione (articoli 98-100). Esso era da
considerarsi uno degli elementi fondamentali per contrastare gli abusi
della magistratura di primo livello. Difatti, il verbo francese
«casser», in italiano significa
«rompere», in
altre parole, nel contesto in esame, si può tradurre in
«cassare le sentenze» che erano emanate dai giudici
di
primo livello. Dunque, il Tribunale di Cassazione si poneva come
un’ulteriore garanzia per i cittadini, che avevano il diritto
di
ricorso contro gli abusi subiti dalla giurisdizione di primo livello.
Se inizialmente il Tribunale di Cassazione aveva solo il potere di
cassare le decisioni, divenne, in seguito, uno degli organi giudiziari
più importanti, in grado di imporre alla giurisdizione
inferiore
la corretta interpretazione delle norme.
La costituzione del 1793 disciplinava
che vi doveva
essere un solo Tribunale di Cassazione per l’intera
Repubblica e
che i suoi membri dovevano essere votati dalle assemblee elettorali.
L’articolo 15, sempre in
materia giudiziaria,
risentiva di tutta la filosofia illuminista ed in particolare
dell’opera di Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene,
nella quale era enunciato il principio di proporzionalità
tra
pene e delitti, così spiegato: «Non solamente
è
interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano
più
rari a proporzione del male che arrecano alla società.
Dunque
più forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli
uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a
misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere
una proporzione fra i delitti e le pene».
Quest’ultima espressione era
anche rintracciabile nell’opera di Montesquieu, L’esprit des loix,
(De la juste proportion
des peines avec le crime).
Infine, è da osservare che il tema della giustizia era stato
ripreso nell’articolo 85, che principiava
l’uniformità ed il rispetto delle leggi civili e
penali su
tutto il territorio della Repubblica, così da configurare
anche
una sorta di principio di proporzionalità tra giurisdizione
e
territorio.
Tuttavia, la costituzione del 1793 prese
le distanze
ed arrivò a contrastare il pensiero di Montesquieu, che
preferiva, tra le forme di Stato che aveva delineato (repubblica,
monarchia, dispotismo), la monarchia, essendo la migliore tra le altre,
in fatto di organizzazione, indipendenza e grandezza, e considerando la
repubblica adatta soltanto ad un piccolo Paese. Per giunta, il
contrasto non si esaurì sulla forma di Stato, ma
toccò la
questione inerente alla separazione dei poteri. Il filosofo francese
distinse i tre poteri (potere legislativo, esecutivo e giudiziario),
ipotizzando tra essi una indipendenza, ma nel contempo anche uno
scambio; diversamente, nella costituzione in esame, si ravvisava un
totale annientamento del potere esecutivo e del potere giudiziario, a
favore del potere legislativo, identificato con la volontà
generale.
Per quanto riguardava i diritti sociali,
la
costituzione si poneva all’avanguardia con gli articoli 21 e
22;
il primo assicurava il diritto alla salute e alla sanità per
tutti coloro malati o che richiedevano cure; il secondo stabiliva
l’importanza dell’istruzione, definita come uno dei
bisogni
più importanti per ogni cittadino della Repubblica.
La serie di articoli 23-27, affrontavano
il tema
della sovranità, ed appariva in tale ambito particolarmente
radicale l’articolo 27, che stabiliva la pena di morte per
chi
avesse usurpato la sovranità del popolo. In tal senso, la
sovranità acquisiva un valore sacro, indivisibile,
imprescrittibile ed inalienabile (articolo 25).
La costituzione francese non era
completamente
rigida: l’istituto della revisione costituzionale era
contemplato
nell’articolo 28, secondo il quale, al popolo spettava il
diritto
di rivedere, riformare e cambiare la costituzione. La procedura formale
era spiegata nei dettagli agli articoli 115-117, sotto il titolo Des conventions nationales,
lasciando trasparire una certa facilità dell’iter
di revisione costituzionale.
Per quanto concerneva il resto, gli
articoli
seguenti introducevano la forma di Stato francese, stabilendo
l’unità e l’indivisibilità
della Repubblica
(articolo 1).
Il popolo francese per esercitare la
sovranità era diviso in assemblee primarie per ogni cantone
(articolo 2). Diversamente, dal punto di vista amministrativo, il
territorio era diviso in dipartimenti, distretti e municipi (articolo
3), che a loro volta si suddividevano in enti dotati di proprie
funzioni (articoli 78-82).
La sovranità del popolo si
traduceva con il
diritto di eleggere direttamente i deputati, i giudici (articolo 88), i
pubblici ministeri (articolo 91) e gli amministratori (articolo 9) ed
infine, nel deliberare sulle leggi (articolo 10).
L’assemblea primaria era
costituita da un
minimo di duecento deputati fino ad un massimo di seicento, eletti a
maggioranza assoluta. Ogni deputato era eletto da circa quarantamila
cittadini francesi (articolo 23) ed ogni cittadino francese godeva del
diritto di eleggibilità (articolo 28).
I cittadini, riuniti nelle assemblee
primarie
avevano il diritto di votare i deputati per le assemblee elettorali,
per le quali valevano le medesime disposizioni costituzionali delle
assemblee primarie.
Il corpo legislativo era unico ed
indivisibile e la
propria sessione aveva la durata di un anno. Esso svolgeva la funzione
di votare le leggi e i decreti. In particolare, la funzione di
votazione consisteva nella «proposta» di legge:
difatti,
secondo gli articoli 59-60, la legge non sarebbe entrata in vigore che
se, trascorso un periodo di quaranta giorni, nella metà dei
dipartimenti più uno, il decimo delle assemblee primarie non
si
fosse opposto, con la convocazione dell’insieme
dell’elettorato al fine di deliberare sulla legge stessa.
Per quanto concerneva
l’esecutivo, il governo
era soltanto composto di ventiquattro membri (articolo 62). Il suo
compito principale era quello di controllare
l’amministrazione
pubblica, di nominare gli agenti e i direttori amministrativi. Le sue
responsabilità riguardavano l’inosservanza delle
leggi,
dei decreti e degli abusi non denunciati. La metà del corpo
del
governo era rinnovata ad ogni legislatura.
Infine, di notevole interesse era il
titolo Des rapports de
la République Française avec les nations
étrangères
che, con l’articolo 118 («Il popolo francese
è
l’amico e l’alleato naturale dei popoli
liberi») e
l’articolo 120 («Esso dà asilo agli
stranieri
banditi dalla loro patria per la causa della libertà. Lo
rifiuta
ai tiranni»), assorbiva in modo perfetto lo spirito e
l’ideologia della Rivoluzione, elementi portanti della
politica
estera francese, coinvolta in quel periodo in una guerra contro le
grandi potenze europee.
Non bastò l’esito
favorevole di un
plebiscito sulla costituzione, tenutosi durante il mese di luglio, con
un milione e ottocentomila voti favorevoli (ma con ben quattro milioni
di astenuti) a far entrare in vigore il testo costituzionale.
Paradossalmente, la costituzione del
1793 rimase
soltanto sulla carta, poiché la Francia era in guerra e lo
stato
di emergenza nazionale imponeva la presenza di un governo provvisorio.
Difatti, quest’ultimo dovette affrontare una situazione assai
grave, che interessava e preoccupava gran parte del territorio
francese, con l’occupazione da parte delle forze
anglo-olandesi
della città di Dunkerque, con l’assedio della
città
di Valenciennes da parte delle forze austriache, con la penetrazione
nella regione dell’Alsazia da parte della Prussia, con
l’avanzamento delle forze spagnole oltre i Pirenei, ed
infine,
con la rivolta di Pasquale Paoli in Corsica.
Allorché, due anni dopo, nel
1795, i
termidoriani decisero di adottare un altro testo costituzionale, la
costituzione dell’anno primo perse qualsiasi valore e
qualsiasi
possibilità di essere ripresa in considerazione. Anzi, la
nuova
costituzione termidoriana non comprendeva molti dei diritti sociali
presenti nella costituzione dell’anno primo, anche se
appariva
meno radicale ed anarchica, sposando in pieno i principi del
conservatorismo borghese-rivoluzionario.
Bibliografia
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moderna, Dalla formazione degli Stati nazionali alle egemonie
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(anno 2003)