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«La
Stampa» e i protestanti nel 1929
Un
«riavvicinamento tattico» alla Chiesa Cattolica
determina una scelta decisiva nel confronto fra il regime fascista e i
culti non cattolici
di Daniela
Franceschi
Nel
biennio 1923-24, il regime fascista realizzò una serie di
iniziative tese ad attuare un progressivo riavvicinamento alla
religione cattolica; l’attribuzione di festività civili
per alcune solennità cattoliche1, l’abolizione della possibilità di divorziare per i cittadini acattolici di Trento, Trieste e Fiume2,
l’inserimento del solo vilipendio della religione di Stato tra
quelli specificatamente puniti dalla nuova legge sulla stampa3. La diversa tutela giuridica delle altre fedi trovò compimento nel Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza del novembre 1926 e nel nuovo Codice penale, reso noto nel 1927 ma varato nel 19304. Il Trattato
stipulato l’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e il regime
definì il Cattolicesimo «sola religione di Stato», e
il contemporaneo Concordato
pose «l’insegnamento della religione cattolica a fondamento
e coronamento di tutta l’istruzione pubblica»5. Il Governo fascista, dopo la firma del Concordato,
sottopose i culti non cattolici, definiti culti ammessi nel Regno, a
regole molto rigorose e a forti limitazioni per quanto concerneva
l’organizzazione interna6. Il cambiamento del regime
nei riguardi della Chiesa Cattolica fu dovuto a diverse motivazioni,
«connesse alla crescita della presenza dei Cattolici e delle loro
istanze nel Paese, alla battaglia del Partito Nazionale Fascista contro
le loro organizzazioni, alla costruzione di un’ideologia
nazionalista-cattolica, al ruolo che Mussolini assegnava alla Chiesa
Romana»7.
Che effetti ebbe questa nuova linea politica sull’atteggiamento
verso i protestanti di un giornale importante come «La
Stampa»? Rispondere a questa domanda ci permetterà di
conoscere ancora meglio il ruolo dell’informazione durante il
fascismo.
I provvedimenti emanati nel biennio 1923-24 non trovano riscontro nelle
pagine del giornale, individuiamo contribuiti significativi invece nel
1929, l’anno del Concordato
con la Santa Sede. I commenti che prenderemo in esame sono tutti
anonimi, tuttavia, data la posizione in prima pagina è possibile
attribuirli al direttore del tempo, Curzio Malaparte (al secolo Kurt E.
Suckert), il quale avrebbe messo da parte in questa occasione,
ubbidente alle direttive del regime, la sua vera e propria fobia anti
protestante8.
La Legge sui culti ammessi destò particolare preoccupazione fra i protestanti italiani9,
tanto che il Governo si affrettò a dissiparne l’allarmismo
facendo pubblicare proprio su «La Stampa» un rassicurante
articolo, Il Concordato e i protestanti in Italia,
successivamente Mussolini tenne alla Camera due discorsi, il 10 marzo e
il 13 maggio, in cui «si negava che i Patti Lateranensi avessero
fatto dell’Italia uno Stato confessionale e si affermava di voler
difendere lo Stato contro il pericolo della sua clericalizzazione»10.
È presumibile che il puntuale intervento governativo fosse volto
a tranquillizzare principalmente gli ambienti finanziari americani,
decisivi per l’economia italiana, e i tories inglesi, il cui appoggio durante la vicenda Matteotti era stato molto utile al regime.
L’articolo sopra citato, non firmato e pubblicato nella prima pagina del quotidiano11, iniziava affermando di voler dissipare ogni dubbio che il Concordato con la Santa Sede avrebbe modificato la posizione dei culti non cattolici.
Dopo aver elencato sommariamente le Chiese Protestanti presenti in
Italia, l’articolista focalizzava la sua attenzione su un aspetto
economico, a suo giudizio rilevante; lo Stato Italiano corrispondeva un
assegno annuo «cospicuo» alla Chiesa Valdese per i beni
incamerati dal Governo napoleonico. Questo trattamento di privilegio
non era il solo, poiché secondo il giornalista solo il Concordato
aveva sanato una situazione che vedeva il clero della Chiesa Cattolica
sottoposto a tasse e ad imposte gravanti «pesantemente sullo
scarso reddito dei Vescovi e dei parroci», cui non erano soggetti
i ministri degli altri culti acattolici. In ogni modo,
l’articolista ribadiva ancora che gli accordi fra
«l’Italia e la Santa Sede contenuti nel Concordato riguardano unicamente la Chiesa Cattolica, […] né il Concordato
nel fare della Chiesa Cattolica la Chiesa dello Stato Italiano, tocca
in alcun modo le Chiese Protestanti, le quali conservano immutata la
loro libertà».
Degna di interesse è la parte conclusiva, in cui si fa diretto riferimento all’articolo 1 del Concordato
che recitava: «In considerazione del carattere sacro della
Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del
mondo cattolico e méta di pellegrinaggi, il Governo italiano
avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che può
essere in contrasto con detto carattere»12. A parere
del giornalista «era stato ispirato evidentemente, e più
che altro, da certi ricordi e fatti del passato, come la erezione del
monumento a Giordano Bruno13, ed altri simili manifestazioni
di settarismo anticlericale, che il regime liberale permetteva che si
svolgessero a Roma, con grave offesa verso la Santa Sede e verso i
sentimenti della enorme maggioranza degli Italiani». Tuttavia, il
giornalista si affrettava ad affermare nuovamente che non era certo
«nello spirito del Concordato,
e delle due alte parti che lo hanno firmato, il proposito di modificare
la posizione delle Chiese non cattoliche di fronte alle leggi
italiane».
Tra il febbraio e il giugno del 1929 vi fu un intenso dibattito tra
giornali fascisti o fascistizzati, come «La Stampa»,
«Il Giornale d’Italia» e «Il Regime
Fascista», e giornali clericali, come «L’Unità
Cattolica» e «Il Corriere d’Italia»; i primi
affermavano che lo Stato Italiano non era divenuto uno Stato
confessionale con la firma del Concordato
e difendeva i diritti degli acattolici, mentre i secondi facevano
appello «al braccio secolare dello Stato per combattere
l’insidia protestante»14. Segnaliamo che la stampa cattolica, già prima del Concordato, reclamava vivamente una legislazione molto restrittiva per i protestanti15.
L’articolo, non firmato e pubblicato in prima pagina16,
era una risposta diretta ai giornali clericali e ai loro giudizi
estremamente critici sulla Legge sui culti ammessi. Alcuni organi di
stampa cattolici erano fortemente turbati dallo «spirito
liberale» alla base delle Leggi appena approvate; con
«spirito liberale» il giornalista intendeva riferirsi alla
«libertà di coscienza, conquista irrevocabile del pensiero
moderno». A parere dell’articolista, il liberalismo
politico non sarebbe mai arrivato alla pacificazione religiosa, data la
sua natura anticlericale; in verità, il liberalismo non aveva
come caratteristica principale e fondante l’anticlericalismo17.
I Cattolici non dovevano sentirsi inquieti dal conferimento degli
effetti civili ai matrimoni acattolici; dalla possibilità per
gli altri culti di erigersi in enti morali; dalla libera discussione in
materia religiosa; dalla possibilità per i genitori degli alunni
che frequentavano le scuole pubbliche, in cui era impartita
l’istruzione religiosa, di chiederne la dispensa; ed in ultimo,
ma non di minor importanza, dalla nuova denominazione dei culti
acattolici, non più «tollerati», «secondo
l’antica e non simpatica espressione dello Statuto»,
ma «ammessi». Il giornalista seguitava dichiarando che una
legislazione in una materia così importante come quella
religiosa non poteva contenere alcuna norma a danno delle altre
religioni, i privilegi conferiti alla Chiesa Cattolica dovevano essere
controbilanciati da un diritto comune in cui non vi fossero differenze
di alcun genere con le altre confessioni. Con un ragionamento piuttosto
oscuro, l’articolista proseguiva considerando l’uguaglianza
giuridica il presidio più sicuro dei privilegi mediante i quali
lo Stato onorava la religione cattolica, la più sicura garanzia
della loro stabilità.
Tuttavia, Stato concordatario non significava Stato chiesastico,
«il trattamento di favore che lo Stato, qualsiasi Stato,
può fare alla Chiesa, non può essere mai motivato da
ragioni teologiche o soprannaturali, ma da considerazioni di ordine
storico e umano». Uno Stato chiesastico non avrebbe avuto la
forza e l’autonomia necessarie per difendere la Chiesa e la
religione. I Cattolici, d’altra parte, non dovevano aspettarsi
tutto dallo Stato, chiedendogli di farsi loro alleato nella lotta
contro le altre confessioni o contro certe filosofie e di assumerne la
direzione, non dovevano inoltre essere atterriti dalla libertà
di coscienza e dalla libertà religiosa, dovevano avere una fede
intrepida.
Pochi giorni dopo, «La Stampa» pubblicava un nuovo contributo18.
Nelle prime righe, l’anonimo giornalista scriveva che il
quotidiano poteva considerarsi soddisfatto della replica del foglio
cattolico «Il Momento»19 all’articolo
scritto il 7 maggio, e se si insisteva ancora era solo per chiarire
ulteriormente le idee e le posizioni. Non era comprensibile la
preoccupazione che coglieva certi ambienti cattolici quando si parlava
dello Stato, dei suoi diritti, della sua autonomia, della sua coscienza
morale. L’articolista rammentava varie personalità
cattoliche, fra cui Manzoni, Tommaseo, Rosmini e Gino Capponi che non
avevano avuto alcun problema a riconoscere allo Stato autonomia morale,
diritti autonomi e morale propria. Era utile che «Il
Momento» si chiedesse perché solo con Mussolini era stata
possibile la conciliazione tra Stato e Chiesa; secondo il giornalista
la causa della mancata conciliazione durante i Governi precedenti era
da individuare nell’anticlericalismo, «un motivo di vita,
l’unica ragione ideale» dello Stato unitario,
«così faticosamente formatosi attraverso la rivoluzione
unitaria». Lo Stato fascista, nuovo, forte e con piena coscienza
di sé aveva rinunciato all’anticlericalismo, giudicato un
residuo anacronistico e ridicolo. L’articolista si chiedeva
retoricamente se un simile Stato, lo Stato fascista, che aveva
dimostrato la sua forza con la conciliazione, non avesse forza propria,
morale autonoma e dovesse quindi vivere di riverbero o di riflesso come
avrebbe voluto «Il Momento». Le espressioni che avevano
provocato la replica de «Il Momento», come «conquista
del pensiero moderno, libertà di coscienza che nessuno Stato
potrebbe ripudiare, diritti intangibili dello Stato, principio della
libertà religiosa che permane rispettata», si trovavano
anche nelle relazioni del guardasigilli finalizzate ad illustrare i
disegni di Legge per l’attuazione del Concordato.
In seguito, i rapporti fra il regime e il Vaticano ebbero momenti di
forte tensione, ricordiamo il sequestro di un numero de «La
Civiltà Cattolica» nel luglio del 1929, le violenze contro
l’Azione Cattolica e contro la F.U.C.I. (Federazione degli
Universitari Cattolici Italiani) e il consecutivo scioglimento di tutte
le organizzazioni giovanili non facenti capo al Partito Nazionale
Fascista e all’Opera Nazionale Balilla nell’estate del
1931, un atto, quest’ultimo, chiaramente rivolto contro le
organizzazioni cattoliche.
La Legge sui culti ammessi aveva destato un entusiasmo eccessivo fra i
protestanti, ed in effetti fu grande la delusione quando nel febbraio
del 1930 furono pubblicate le norme di attuazione della Legge, tanto
era evidente il carattere restrittivo di molte norme; per esempio, gli
avvisi per annunciare i culti o le funzioni religiose evangeliche
potevano essere affissi esclusivamente all’interno delle chiese,
si svilupparono controversie logoranti sul carattere pubblico o privato
delle riunioni, nel caso che gli inni fossero udibili dalla strada si
trattava di una riunione pubblica, soggetta all’obbligo di
presentazione di un preavviso di tre giorni, come indicava la Legge di
Pubblica Sicurezza.
La piccola comunità protestante italiana si apprestava a vivere
momenti difficili, essendo oppressa da un regime dittatoriale
liberticida e offesa da una stampa cattolica reazionaria; a questo
proposito, segnaliamo che nel 1932 la Chiesa Valdese fu definita da
«L’Osservatore Romano», organo di stampa ufficiale
del Vaticano, «un’associazione a delinquere»20.
Note
1 Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923 numero 2859, Elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili.
2 Regio decreto 20 marzo 1924 numero 352, Estensione
al territorio di Fiume dell’ordinamento dello stato civile ed
estensione a tutti i territori annessi al Regno delle disposizioni del
Codice civile italiano in materia di matrimonio […]; confronta Ester Capuzzo, Dal nesso asburgico alla sovranità italiana. Legislazione e amministrazione a Trento e a Trieste (1918-1928), Milano, Giuffrida, 1992, pagine 143-148, 159-162.
3 Regio decreto legislativo 15 luglio 1923 numero 3288 (articolo 2).
4 Regio decreto 6 novembre 1926 numero 1848 (articoli 114, 232); Codice penale, 19 ottobre 1930 (libro II, titolo IV, capo I, articoli 402-406).
5 Legge 27 maggio 1929 numero 810, Esecuzione
del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato,
sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11
febbraio 1929 (articolo 1 del Trattato e articolo 36 del Concordato).
6 Legge 24 giugno 1929 numero 1159, Disposizione sui culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi (in particolare articolo 3); Regio decreto 28 febbraio 1930 numero 289, Norme
per l’attuazione della Legge 24 giugno 1929 numero 1159, sui
culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre
Leggi dello Stato (in particolare articolo 14).
7 Michele Sarfatti, Gli Ebrei nell’Italia fascista, Torino, Einaudi, 2000, pagina 57.
8 Confronta Kurt E. Suckert, Il dramma della modernità, in «La Rivoluzione Liberale», anno I, numero 22, 16 luglio 1922, pagina 59.
Kurt E. Suckert, Il desiderio anglosassone del divino. Le ultime eresie d’Occidente, in «La Rivoluzione Liberale», anno I, numero 24, 13 agosto 1922, pagina 87.
Kurt E. Suckert, L’Europa vivente. Teoria storica del sindacalismo nazionale, con prefazione di Ardengo Soffici, Firenze, «La Voce», 1923.
Curzio Malaparte Suckert, Italia barbara, Torino, Piero Gobetti Editore, 1925.
9 Confronta Giorgio Spini, Italia di Mussolini e protestanti, Torino, Claudiana, 2007, pagine 123-134.
10 Confronta Giorgio Spini, Italia di Mussolini e protestanti, Torino, Claudiana, 2007, pagina 126.
11 Anonimo, Il Concordato e i protestanti in Italia, «La Stampa», 7 marzo 1929.
12 Nonostante le preoccupazioni delle Chiese Evangeliche,
l’articolo in questione fu nella realtà disatteso
completamente. Confronta Giorgio Spini, Italia di Mussolini e protestanti, Torino, Claudiana, 2007, pagina 126.
13 Il monumento a Giordano Bruno, opera dello scultore
Ettore Ferrari, fu fortemente voluto dal sindaco di Roma Ernesto
Nathan, ebreo, massone e radicale, una figura di grande politico
risorgimentale. Su Ernesto Nathan confronta Massimo Teodori, Risorgimento laico. Gli inganni clericali sull’unità d’Italia, Soneria Mannelli, Rubettino, 2011, pagine 75-78.
14 Confronta Giorgio Spini, Italia di Mussolini e protestanti, Torino, Claudiana, 2007, pagine 130-131.
15 Confronta Giorgio Spini, Italia di Mussolini e protestanti, Torino, Claudiana, 2007, pagine 130-131.
16 Anonimo, Fede non intrepida, «La Stampa», 7 maggio 1929.
17 Massimo Teodori, Risorgimento laico. Gli inganni clericali sull’unità d’Italia, Soneria Mannelli, Rubettino, 2011.
18 Anonimo, Dare e avere, «La Stampa», 11 maggio 1929.
19 Giornale cattolico fondato da Angelo Mauri nel 1903 a Torino.
20 Articolo citato da «La Luce», anno XXV,
numero 47, 23 novembre 1932, pagina 2, nella rubrica «Leggendo ed
Annotando».
(dicembre 2011)